Gentilissimo direttore Marco Travaglio,
Sotto la voce Legalità proprio all’inizio del suo editoriale di lunedì 29 ottobre “Ma mi faccia il piacere” leggo una bella stilettata a Domenico Lucano, per Lei come per il “cazzaro verde” Salvini, responsabile del “reato di solidarietà”, in cui la violazione dell’oscena legge Bossi-Fini compiuta da Lucano come sacrosanto atto di disobbedienza civile, viene liquidato con le parole:” Stavo giusto cercando un alibi per fare una rapina, ora procedo”. L’equiparazione del gesto di Lucano a un grave reato penale quale la rapina non Le fa certo onore. È davvero ridicola e vergognosa. Io invece sto dalla parte di Lucano, di Don Milani in “L’obbedienza non è più una virtù”, di Antigone quando viola la legge di Creonte che le proibisce di seppellire il fratello Polinice, per il mondo classico una mostruosità inaccettabile. Gradirei una risposta alla seguente domanda che perfeziona la frase di Lucano: i sindaci italiani nel 1938 dovevano applicare le leggi razziali di Mussolini rendendosi complici della deportazione degli ebrei in Germania e del loro massacro nelle camere a gas o avevano il dovere, qualora ne avessero avuto il coraggio, di violare la legge dello Stato perché contraria al diritto consuetudinario che è preordinato a qualsiasi legge statale? Ma veniamo ora all’esame spietato della famigerata legge Bossi-Fini che sembra di suo gradimento: è proprio sicuro che sia rispettosa della Costituzione Italiana o non Le viene il sospetto che sia largamente incostituzionale? Non sarebbe quindi doveroso che un sindaco si rifiutasse di applicarla o quanto meno sollevasse il dubbio sulla sua aderenza alla Costituzione di fronte alla Corte Costituzionale? Si può facilmente dimostrare che la Bossi -Fini è incostituzionale perché, tra l’altro, priva del requisito fondamentale della ragionevolezza e perché contiene norme in palese contrasto con i principi dei trattati e delle convenzioni internazionali.
Il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. va interpretato sia in connessione “con l’art.2 che, prevedendo il riconoscimento e la tutela dei “diritti inviolabili dell’uomo” non distingue tra cittadini e stranieri, ma garantisce i diritti fondamentali anche riguardo allo straniero (così Corte Cost. sent. 18 luglio 1986, n.199), sia in connessione con l’art.10, comma 2, Cost. che rinvia a consuetudini e ad atti internazionali nei quali la protezione dei diritti fondamentali è ampiamente assicurata. Inoltre la Corte Costituzionale ha più volte affermato che “la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici quali ad esempio la sicurezza e la sanità pubblica, l’odine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione e tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario il quale possiede in materia un’ampia discrezionalità limitata, sotto il profilo della conformità alla Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli. Il legislatore nelle sue scelte incontra i limiti imposti dalle norme di diritto internazionale e dei trattati internazionali e, scrive la Corte, “ciò comporta il rispetto da parte del legislatore del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive” (sent. n. 206/2006 e ord. n. 361/2007) (Bonetti P., 2011, Diritti fondamentali degli stranieri, L’altro diritto). Tornando alla legge Bossi-Fini, quali sono alcuni dei suoi capisaldi? Ingresso: può entrare in Italia solo chi è già in possesso di un contratto di lavoro che gli consenta il mantenimento economico. Permesso di soggiorno: viene concesso solo a chi possiede un contratto di lavoro. Se questi fossero stati i requisiti pretesi dalle autorità americane ai tempi delle grandi migrazioni di Italiani poveri tra otto e novecento, di Italiani in America non ne sarebbe entrato nemmeno uno. La pretesa che il migrante, arrivato da paesi poverissimi e fuggito da guerre, persecuzioni, disastri ambientali, tipo inondazioni, siccità, arrivi alla frontiera già munito di regolare contratto è semplicemente ridicola, irragionevole e poteva essere partorita solo dalle menti eccelse di due individui, quali Bossi e Fini screditati oltre ogni dire dalle loro ben note vicende personali. A questo punto le domande sono: che fine ha fatto “il canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza”? Non sono forse manifestamente irragionevoli le norme della Bossi-Fini e quindi non più conformi alla Costituzione (vedi sopra)?
Ma la pecca più grave della Bossi-Fini è la seguente: la legge ammette i respingimenti al paese di origine in acque extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra l’Italia e altri paesi (vedi Libia con i suoi lager infernali) che impegnano le polizie a cooperare per prevenire l’immigrazione clandestina. Questa norma, data
l’impossibilità di verificare seriamente in mare se il singolo migrante ha diritto di asilo oppure no, finisce per tradursi in un respingimento collettivo, vietatissimo da tutti i trattati e le convenzioni internazionali. Per tornare al sindaco Lucano, come si doveva comportare? Doveva forse rispettare pedissequamente le norme della Bossi-Fini? O non doveva piuttosto attenersi scrupolosamente ai principi degli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione? Come si vede il rifiuto del sindaco Lucano di attenersi a una legge viziata da numerosi rilievi di incostituzionalità è una scelta coraggiosa e aderente alla legge suprema che è la Costituzione.
Per darle modo di constatare quanti profili di incostituzionalità emergano da un attento esame della Bossi-Fini Le allego una raccolta di siti internet che illustrano quanto quella legge sbagliata e rozza sia lontana dalla nostra splendida Costituzione.
Mi dispiace dissentire in modo così feroce dalle sue opinioni sul fenomeno migratorio anche perché ho sempre apprezzato molto le sue critiche ben documentate al berlusconismo e al renzismo che condivido pienamente. La notai già ai tempi del quotidiano “La Voce” che ho regolarmente comprato dal primo all’ultimo numero. Su Lucano e sulla tragedia dei migranti sono invece in totale disaccordo con molti dei suoi editoriali in materia.
Malgrado il dissenso La saluto molto cordialmente e auguro lunga vita al Fatto Quotidiano di cui sono da sempre affezionato lettore.
Mariano Puxeddu