Per coloro che come me non ne possono più del chiacchiericcio dei tanti pseudo-costituzionalisti.

“La fonte del diritto che, a monte, dovrebbe fondare la lunga catena degli atti normativi adottati successivamente è il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13:

gli artt. 1 e 2 autorizzano, in via generale[5], le autorità competenti «ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica»;
l’art. 1, comma 2, elenca poi espressamente, ma non tassativamente, né specificamente, una serie di misure che possono essere adottate e che incidono sull’esercizio di diritti e libertà costituzionali, quali la libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.)[6], la libertà di riunione (art. 17 Cost.) e la libertà di professare la propria fede religiosa (art. 19 Cost.)[7], il diritto all’istruzione e alla cultura (artt. 9-33-34 Cost.)[8], la libertà personale (art. 13)[9]; la libertà d’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.)[10], il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 ss. Cost)[11], nonché sull’attività della pubblica amministrazione[12];”

http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tremendissima-lezione-del-covid-19-anche-ai-giuristi_18-03-2020.php?fbclid=IwAR1EN2zGKllSXIropdL6iSKp8-8eCvtv2S_GWpG5rfbbz5X-7hjoYjC9OgU

 

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